Etichettatura Imballaggi
Etichettatura ambientale degli imballaggi
T.R.I.P. SRL assolve all’obbligo di etichettatura ambientale, secondo l’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
Questo Articolo indica i produttori di imballaggi come i soggetti responsabili all’etichettatura.
Tutti i nostri imballaggi sono opportunatamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’UE, per facilitare la loro raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonchè per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Come assolviamo all’obbligo normativo
Composizione e modalità di invio al recupero/smaltimento di contenitori industriali non destinati al consumatore finale. (Rif. D.L. 116/2020)
L’etichettatura ambientale è obbligatoria per le confezioni destinate al consumatore finale, affinché possa essere effettuata un’efficace raccolta differenziata in ambito urbano.
T.R.I.P. SRL, trattando imballaggi non destinati al consumo finale, ha semplicemente l’obbligo di apporre l’identificazione del materiale utilizzato.
T.R.I.P. SRL non applica etichette con indicazioni sullo smaltimento, sia perché queste potrebbero interferire con le etichettature del riempitore o essere coperte da queste, sia perché lo smaltimento è condizionato dalla tipologia di prodotto con cui sono stati riempiti i contenitori da parte del nostro cliente B2B.
Trattandosi di imballaggi destinati alla preparazioni di lavorazioni industriali, devono essere trattati e lavorati come rifiuti speciali da aziende del settore industriale e non destinabili allo smaltimento tramite il circuito l’urbano.
I codici di riferimento per gli imballaggi da noi trattati sono:
T.R.I.P. SRL offre il servizio e la possibilità di ritiro e conferimento degli imballaggi a tutte le aziende che ne fanno utilizzo e ricorso.